Art. 2.
(Compiti).

      1. L'Agenzia svolge i compiti già attribuiti al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.
      2. Nei compiti dell'Agenzia rientrano, inoltre, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia:

          a) l'elaborazione, l'aggiornamento e l'attuazione del Programma pluriennale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PPI), di cui all'articolo 4, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

 

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          b) la formulazione di pareri obbligatori alle amministrazioni dello Stato in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale o comunque per schemi idrici di rilevanza nazionale coinvolgenti risorse idriche destinate all'irrigazione, ai fini della loro complessiva coerenza programmatica;

          c) l'espressione di pareri consultivi alle regioni, per il coordinamento degli atti di pianificazione regionali e degli interventi ivi programmati con le previsioni del PPI;

          d) l'esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione operata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la regione o le regioni interessate.

      3. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia, ai fini del successivo finanziamento, avviene previa acquisizione del parere consultivo, per gli aspetti tecnici ed economici, della conferenza tecnica di cui all'articolo 3. Tale parere sostituisce ogni altro analogo pronunciamento, ancorché previsto da norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.